L'accordo settoriale è in vigore a partire dal 1° settembre 2024.
Regole per gli intermediari esterni
Direttive di qualità
Gli intermediari esterni devono attenersi strettamente alle prescrizioni in vigore. Si impegnano ad impiegare per la pubblicità e le acquisizioni collaboratori formati e a garantire, tramite idonee misure, che le clienti e i clienti esistenti e potenziali ricevano una consulenza esperta e competente. Devono inoltre documentare l'origine di un appuntamento e attenersi alle prescrizioni minime per i protocolli di consulenza.
L'acquisizione a freddo non è consentita
Gli assicuratori si impegnano a rinunciare alle cosiddette acquisizioni telefoniche a freddo effettuate da partner propri o esterni. Questo significa che le chiamate telefoniche senza che esista un rapporto con il cliente non sono più consentite.
Le provvigioni agli intermediari vengono limitate
Per la stipula di un'assicurazione di base, l'assicuratore può versare all'intermediario una provvigione massima di 70 franchi svizzeri. Per la stipula di un'assicurazione complementare, l'assicuratore può versare all'intermediario un massimo di 16 premi netti mensili.
Diritti delle clienti e dei clienti nel corso della trattativa per la vendita
Gli intermediari che contattano delle clienti e dei clienti esistenti o potenziali per conto di assicuratori che hanno aderito all'Accordo, devono attenersi ai seguenti standard di qualità:
- Rispetto delle menzioni di blocco (inserimento di un asterisco) negli elenchi degli operatori telefonici (ad es. Swisscom Directories). Costituiscono eccezione i rapporti con i clienti esistenti al momento o antecedenti (che non siano più vecchi di 36 mesi)
- Protezione della sfera privata: nessuna chiamata telefonica prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.30, al sabato prima delle ore 9.00 e dopo le ore 16.00 così come alla domenica e nei giorni festivi generali. Sono possibili eccezioni, se gli appuntamenti vengono concordati con i clienti.
- Per le campagne telefoniche di ogni tipo valgono i principi di verità e chiarezza. In particolare non si può simulare o utilizzare come giustificazione del conversazione telefonica alcun sondaggio o incarico relativo a ricerche di mercato, demoscopiche o sociali o di altre istituzioni, se lo scopo della telefonata consiste nell'avviare una vendita o concordare un appuntamento per una consulenza.
- Menzione di nome, azienda e scopo all'inizio della chiamata telefonica.
- Utilizzo di numeri di telefono non nascosti o verificabili.
- Indicazione della provenienza dell'indirizzo e del numero di telefono.
- Nessuna tecnica di vendita suggestionante o aggressiva.
- Rispetto della legge sulla protezione dei dati
- Conferma scritta delle stipule contrattuali telefoniche con la concessione di un diritto di recesso entro 14 giorni.