Accordo

L'Accordo settoriale degli "intermediari" garantisce, grazie a misure vincolanti in materia di qualità e trasparenza, una maggiore certezza del diritto a favore delle clienti e dei clienti. Gli assicuratori malattia si impegnano a collaborare solo con gli intermediari esterni che rinunciano alle cosiddette acquisizioni telefoniche a freddo e rispettano gli standard prestabiliti.

L'accordo settoriale 2.0 è in vigore a partire dal 1° settembre 2023.

Regole per gli intermediari esterni

Direttive di qualità

Gli intermediari esterni devono attenersi strettamente alle prescrizioni in vigore. Si impegnano ad impiegare per la pubblicità e le acquisizioni collaboratori formati e a garantire, tramite idonee misure, che le clienti e i clienti esistenti e potenziali ricevano una consulenza esperta e competente. Devono inoltre documentare l'origine di un appuntamento e attenersi alle prescrizioni minime per i protocolli di consulenza.

L'acquisizione a freddo non è consentita

Gli assicuratori si impegnano a rinunciare alle cosiddette acquisizioni telefoniche a freddo effettuate da partner propri o esterni. Questo significa che le chiamate telefoniche senza che esista un rapporto con il cliente non sono più consentite.

Le provvigioni agli intermediari vengono limitate

Per la stipula di un'assicurazione di base un assicuratore può corrispondere all'intermediario una provvigione pari ad un massimo di 70 franchi. L’insieme delle provvigioni versate all’intermediario in ambito LCA nel complesso deve essere verificabile sia sul piano economico-aziendale sia da parte dell’autorità.

Diritti delle clienti e dei clienti nel corso della trattativa per la vendita

Gli intermediari che contattano delle clienti e dei clienti esistenti o potenziali per conto di assicuratori che hanno aderito all'Accordo, devono attenersi ai seguenti standard di qualità:

  • Rispetto delle menzioni di blocco (inserimento di un asterisco) negli elenchi degli operatori telefonici (ad es. Swisscom Directories). Costituiscono eccezione i rapporti con i clienti esistenti al momento o antecedenti (che non siano più vecchi di 36 mesi)
  • Protezione della sfera privata: nessuna chiamata telefonica prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.30, al sabato prima delle ore 9.00 e dopo le ore 16.00 così come alla domenica e nei giorni festivi generali. Sono possibili eccezioni, se gli appuntamenti vengono concordati con i clienti.
  • Per le campagne telefoniche di ogni tipo valgono i principi di verità e chiarezza. In particolare non si può simulare o utilizzare come giustificazione del conversazione telefonica alcun sondaggio o incarico relativo a ricerche di mercato, demoscopiche o sociali o di altre istituzioni, se lo scopo della telefonata consiste nell'avviare una vendita o concordare un appuntamento per una consulenza.
  • Menzione di nome, azienda e scopo all'inizio della chiamata telefonica.
  • Utilizzo di numeri di telefono non nascosti o verificabili.
  • Indicazione della provenienza dell'indirizzo e del numero di telefono.
  • Nessuna tecnica di vendita suggestionante o aggressiva.
  • Rispetto della legge sulla protezione dei dati
  • Conferma scritta delle stipule contrattuali telefoniche con la concessione di un diritto di recesso entro 14 giorni.
Assicuratore
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