Procedimento in caso di violazioni
Le associazioni, gli assicuratori soggetti all'accordo sulle sanzioni, gli intermediari, i singoli assicurati e le organizzazioni di consumatori possono presentare una denuncia presso la Commissione di Vigilanza, se sono del parere che un assicuratore soggetto all'accordo sulle sanzioni abbia violato gli standard di qualità o le regole in materia di provvigioni (di seguito collettivamente gli "standard") definiti dall'Accordo settoriale.
La denuncia va indirizzata in forma scritta al Segretariato della Commissione di Vigilanza. Nella denuncia si deve esporre in forma concisa chi sia l'assicuratore accusato di comportamento illecito e quale sia la violazione degli standard asserita.
Il denunciante non diventa parte del procedimento.
Se una denuncia si dimostra chiaramente infondata, non si apre alcun procedimento. Il Presidente della Commissione di Vigilanza prende questa decisione e la comunica in forma scritta al denunciante.
Se una denuncia non si rivela subito chiaramente infondata, il Presidente della Commissione di Vigilanza nomina un membro della Commissione stessa incaricato dell'indagine affinché accerti i fatti asseriti.
Di regola si deve trattare di un membro che è stato nominato da quell'associazione alla quale l'assicuratore denunciato non appartiene.
II Indagine
L'incaricato dell'indagine accerta i fatti conformemente alle norme in materia.
L'assicuratore denunciato è tenuto a collaborare. L'incaricato dell'indagine può, in forma scritta, raccogliere informazioni e richiedere documenti all'assicuratore denunciato e ad altri assicuratori. Inoltre può interrogare delle persone e raccogliere delle perizie.
L'incaricato dell'indagine può richiedere al denunciante di illustrare la sua denuncia in forma scritta o verbalmente.
L'incaricato dell'indagine concede all'assicuratore denunciato l'opportunità di pronunciarsi in forma scritta o verbalmente sulle accuse mossegli.
Se l'incaricato dell'indagine giunge alla conclusione che sussiste il fondato sospetto di una violazione degli standard, rinvia il dossier alla Commissione di Vigilanza per la decisione. L'incaricato dell'indagine formula la richiesta (in particolare relativamente alla sanzione e alle conseguenze finanziarie) e la motiva sinteticamente.
Se l'incaricato dell'indagine giunge alla conclusione che non sussiste il fondato sospetto di una violazione dello standard, archivia il procedimento. Sottopone la sua decisione, sinteticamente argomentata, al Presidente della Commissione di Vigilanza per l'approvazione. Se il Presidente non approva la decisione, il procedimento prosegue. Altrimenti il procedimento si conclude in via definitiva.
La decisione di archiviazione deve essere notificata alle associazioni, all'assicuratore denunciato e al denunciante. Questa decisione non può essere impugnata. In linea di massima l'indagine è gratuita. Tuttavia, nel caso in cui la denuncia si configuri come una "querela temeraria" cioè pretestuosa, l'incaricato dell'indagine può, nella decisione di archiviazione, addossare le spese del procedimento a carico del denunciante.
III Procedimento sanzionatorio
Se l'incaricato dell'indagine formula la richiesta di esecuzione del procedimento sanzionatorio, il Presidente della Commissione di Vigilanza designa una commissione tripartita, composta da membri appartenenti alla Commissione di Vigilanza, che condurrà il caso e decreterà la sentenza. 13 Di regola la commissione tripartita deve essere composta nel seguente modo: Il Presidente della Commissione di Vigilanza (che presiede la commissione tripartita), un membro proveniente dall'ambito della protezione dei consumatori e un membro che è stato nominato da quell'associazione alla quale l'assicuratore denunciato non appartiene.
La Commissione di Vigilanza decide, conformemente alle norme in materia, se l'assicuratore denunciato ha violato gli standard e stabilisce il tipo e l'entità di un'eventuale sanzione. La Commissione di Vigilanza prende la sua decisione sostanzialmente sulla base degli atti. Tuttavia la Commissione può raccogliere ulteriori prove; in particolare può anche ascoltare il denunciante, il rappresentante dell'assicuratore denunciato e l'incaricato dell'indagine.
Se la Commissione di Vigilanza giunge alla conclusione che all'assicuratore denunciato non debba essere imposta alcuna sanzione, archivia il procedimento. La decisione deve essere motivata in forma scritta e notificata alle associazioni, all'assicuratore denunciato e (nel dispositivo della sentenza) al denunciante.
Se può essere provata una violazione di standard da parte dell'assicuratore denunciato, la Commissione di Vigilanza deve imporre una sanzione. Se la Commissione di Vigilanza giunge alla conclusione che si debba imporre una sanzione, stabilisce l'entità della/e multa/e, pronuncia un eventuale biasimo e decide un eventuale pubblicazione sui media del dispositivo della decisione.
Nel caso in cui la Commissione di Vigilanza decreti una sanzione, può addossare integralmente o in parte le spese del procedimento a carico dell'assicuratore denunciato. Per il resto il procedimento sanzionatorio è gratuito.
La decisione deve essere motivata in forma scritta e notificata alle associazioni, all'assicuratore denunciato e (nel dispositivo della sentenza) al denunciante.
In caso contrario il tribunale arbitrale prende una decisione, cioè emana un lodo arbitrale.
La Commissione di Vigilanza concede all'assicuratore denunciato il termine di un mese per pagare la multa. Se l'assicuratore denunciato paga la/e multa/e entro il termine stabilito, il procedimento sanzionatorio giunge a conclusione. In caso contrario il tribunale arbitrale prende una decisione.
Procedimento prima del tribunale arbitrale
Se l'assicuratore denunciato non salda la multa entro il termine di un mese, al posto dei tribunali statali è un tribunale arbitrale composto di tre arbitri, con sede a Berna, a prendere una decisione sulla sussistenza di una violazione dello standard e sull'eventuale conseguente sanzione (o sanzioni) da imporre.
L'arbitrato viene avviato dalle associazioni in comune in qualità di querelanti (attori), per l'esattezza con una breve domanda di arbitrato scritta indirizzata all'assicuratore denunciato in qualità di imputato (convenuto). Nella loro domanda di arbitrato le associazioni devono formulare la loro richiesta e nominare un giudice arbitro.
Se un'associazione, nonostante l'invito in forma scritta da parte dell'altra associazione all'avvio dell'arbitrato e, se è il caso, alla designazione del Presidente, non collabora per più di 30 giorni, l'altra associazione può avviare e condurre da sola l'arbitrato. L'associazione ritardataria è esclusa dall'ulteriore collaborazione al procedimento riguardante l'arbitrato. Se l'associazione che conduce l'arbitrato viene condannata dal tribunale arbitrale al pagamento delle spese o ad un'indennità per ripetibili, l'associazione ritardataria, in base ad una chiave di ripartizione interna, deve esonerarla da richieste di indennizzo.
L'assicuratore denunciato, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, deve formulare le sue richieste alle associazioni in una memoria scritta e nominare un giudice arbitro. I due giudici arbitri nominati nominano in comune il Presidente del tribunale arbitrale.
Se l'assicuratore denunciato non nomina entro il termine di 30 giorni alcun giudice arbitro oppure se i due giudici arbitri nominati dalle parti non si accordano entro ulteriori 30 giorni su un Presidente, il Presidente della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna procede alla nomina su richiesta delle associazioni o dell'assicuratore denunciato.
Il procedimento si svolge secondo l'Art. 353 e seguenti del CPC (Codice di procedura civile svizzero). Nella misura in cui la legislazione non contenga alcun regolamento, è il tribunale arbitrale stesso a prendere una decisione sul procedimento, dopo essersi consultato con le parti.
Il tribunale arbitrale utilizza il diritto svizzero.
Il tribunale arbitrale, nel quadro delle richieste formulate dalle parti e dell'accordo sulle sanzioni, può anche sentenziare multe maggiori di quelle stabilite dalla Commissione di Vigilanza. Il tribunale arbitrale può disporre la pubblicazione del giudizio arbitrale (anche noto con il termine di lodo arbitrale) nel dispositivo.
L'arbitrato è confidenziale e non pubblico. È fatto salvo il diritto di una pubblicazione del giudizio arbitrale nel dispositivo.
L'arbitrato è soggetto a spese. Spetta al tribunale arbitrale emanare una decisione in materia di spese e indennità per ripetibili. La decisione (anche nota con il termine di lodo arbitrale) emanata dal tribunale arbitrale è definitiva. È fatto salvo il diritto di inoltrare un ricorso presso il tribunale federale, secondo l'Art. 389 del CPC (Codice di procedura civile svizzero).