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Sentenze selezionate  

Delibere nel procedimento sanzionatorio

Marzo 2023
Un intermediario ha contattato telefonicamente un assicurato contro la volontà di quest'ultimo e lo ha indotto a fissare un appuntamento per la consulenza. La Commissione di Vigilanza ha appurato che durante l'acquisizione e la consulenza sono stati violati standard dell'accordo settoriale (in particolare il par. 6 ASI: rinuncia alle acquisizioni a freddo e il par. 8 ASI: rispetto degli standard minimi del verbale di consulenza). L'assicuratore è stato sanzionato con una multa convenzionale di CHF 7'500.-. Inoltre la Commissione di Vigilanza ha addossato all'assicuratore spese di procedura pari a CHF 6'500.-.

Gennaio 2023
Una ex collaboratrice di un assicuratore nell'ambito del cambiamento di impiego presso un altro assicuratore ha portato con sé i dati cliente di una persona assicurata e, in seguito, l'ha contattata per proporle prodotti del nuovo datore di lavoro. La Commissione di Vigilanza ha considerato questo comportamento come un'acquisizione a freddo non consentita e una violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati (par. 6 ASI). L'assicuratore è stato sanzionato con una multa convenzionale di CHF 5'000.- e gli sono state addossate spese di procedura pari a CHF 5'000.-.  

Dicembre 2022
Un assicuratore ha stretto una collaborazione con una società che offre campi sportivi. Quest'ultima ha fornito dati dei partecipanti all'assicuratore e ciò è stato indicato anche nelle CG. La figlia della persona assicurata ha frequentato uno di questi campi sportivi e in seguito la persona assicurata ha ricevuto una telefonata da parte di una collaboratrice dell'assicuratore. Nel caso specifico, la Commissione di Vigilanza ha riscontrato una violazione del divieto di acquisizione a freddo (par. 6 ASI) da parte dell'assicuratore e ha pronunciato un ammonimento.

Ottobre 2022
Un intermediario ha contattato potenziali clienti attraverso i social network, offrendo loro la prospettiva di biglietti per un parco divertimenti. Per poter usufruire dei biglietti, tuttavia, è stato spesso necessario stipulare prima nuovi contratti d’assicurazione. L'intermediario era la filiale di un assicuratore, motivo per cui è stata dapprima affrontata la questione del suo status. La commissione di vigilanza ha stabilito che l'assimilazione dei collaboratori di una filiale attiva nella vendita ai collaboratori dell'assicuratore si applica solo se i collaboratori della filiale svolgono esclusivamente attività di intermediazione all'interno del proprio gruppo. I collaboratori di una società di intermediazione che vende prodotti di assicuratori "propri" e "terzi" (non appartenenti allo stesso gruppo) sono considerati intermediari ai sensi dell'ASI.

A prescindere da questa questione, gli assicuratori si sono impegnati, ai sensi del paragrafo 6 ASI, ad astenersi dalle acquisizioni telefoniche a freddo da parte dei propri collaboratori o di partner esterni e a rispettare gli standard di qualità sul telemarketing e le disposizioni di legge applicabili nell'ambito delle loro attività di acquisizione. La commissione di vigilanza è giunta alla conclusione che questi standard erano stati violati e ha sanzionato l'assicuratore con una multa convenzionale di CHF 10'000.- e l’ha condannato a pagare spese di procedimento pari a CHF 33'000.-.

Settembre 2022
Una persona assicurata ha compilato un modulo di contatto su un social network per partecipare a un concorso e ha quindi acconsentito a una visita da parte di un intermediario senza esserne attivamente cosciente e contrariamente alle sue supposizioni. La commissione di vigilanza è giunta alla conclusione che il consenso al contatto si può presumere solo se la persona interessata è stata informata in modo inequivocabile del consenso atteso per una consulenza assicurativa e ha anche confermato espressamente di essere d'accordo con tale consulenza. Inoltre, la commissione ha ritenuto che la promessa di un premio della lotteria è sleale se può essere riscattata solo fornendo un corrispettivo. La commissione ha ritenuto che questo comportamento costituisse una violazione di diversi standard di qualità (in particolare il paragrafo 6 ASI: rinuncia alle acquisizioni telefoniche a freddo, rispetto delle disposizioni di legge nell'ambito delle attività di acquisizione, consulenza esperta e competente nella pubblicità e nelle acquisizioni). L'assicuratore è stato sanzionato con una sanzione convenzionale di CHF 2'000.- e condannato a pagare le spese di procedimento pari a CHF 5'000.-.

Agosto 2022
La commissione di vigilanza ha constatato che un intermediario non ha rispettato vari standard dell’accordo settoriale nell’ acquisizione e nella consulenza di un assicurato (in particolare paragrafo 6 ASI: rinuncia alle acquisizioni telefoniche a freddo e rispetto degli standard di qualità per il telemarketing; paragrafo 8 ASI: rispetto degli standard minimi dei verbali della consulenza e verifica della completezza e la correttezza dei dati dei clienti). La commissione di vigilanza ha sanzionato l’assicuratore con una multa convenzionale di CHF 20'000.- e l’ha condannato a pagare spese di procedimento pari a CHF 11'000.-.

Aprile 2022
La Commissione di Vigilanza ha sanzionato un assicuratore per il mancato adempimento degli standard minimi del protocollo di consulenza (punto 8 ASI - Accordo settoriale sugli intermediari) con una penale pari a CHF 7'500-. La commissione ha inoltre addebitato all'assicuratore le spese di procedimento pari a CHF 6'000-.

Dicembre 2021
La Commissione di Vigilanza ha appurato che l'assicuratore denunciato non aveva soddisfatto determinati standard di qualità in relazione al protocollo di consulenza (punto 8 ASI - Accordo settoriale sugli intermediari). L'assicuratore è stato ammonito e ha dovuto versare in parte le spese di procedimento.    

Ottobre 2021  
Tre denuncianti hanno presentato diverse comunicazioni di infrazione nei confronti dello stesso assicuratore. Si trattava di chiamate telefoniche indesiderate da aziende di intermediazione. La Commissione di Vigilanza ha appurato che l'assicuratore denunciato non aveva rispettato diversi standard di qualità dell'Accordo settoriale (punto 6 ASI: normative legali nell'ambito dell'attività di acquisizione, divieto di acquisizioni telefoniche a freddo e standard di qualità relativi al telemarketing). La Commissione di Vigilanza si è pronunciata imponendo una sanzione pecuniaria di CHF 15'000.- in totale. Inoltre sono state addebitate all'assicuratore le spese di procedimento pari a CHF 10'000.-.  

Giugno 2021
La Commissione di Vigilanza ha appurato che l'assicuratore denunciato aveva violato il divieto di acquisizione a freddo. Si trattava di un caso isolato e l'assicuratore ha potuto provare di avere preso tutte le misure ragionevoli per impedire il cattivo comportamento dei suoi impiegati. Anche dopo l'accaduto l'assicuratore aveva adottato subito le misure necessarie per evitare tali violazioni in futuro. La Commissione di Vigilanza, nella sua sentenza, ha sottolineato che non era tollerabile alcuna violazione dell'Accordo settoriale e che sarebbero state prese misure più dure in caso di infrazioni future, a prescindere dal fatto che tali infrazioni fossero commesse contro l'assicuratore denunciato in questo caso o contro altri assicuratori.  

Altre domande di principio

Nella prima fase di implementazione nella riunione plenaria della Commissione di Vigilanza, sono state anche chiarite alcune domande di principio. La Commissione di Vigilanza ha tra le altre cose preso posizione sulle seguenti questioni:

Provvigioni di acquisizione contatti (lead) / generazione di un contatto
Fondamentalmente ogni provvigione per la generazione di un contatto (lead), a prescindere dal fatto che sia versata a un intermediario esterno che ha portato alla stipula di un contratto assicurativo o per l'acquisto di lead da continuare a seguire all'interno della propria azienda, deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo settoriale. Questa norma si applica esplicitamente anche alle provvigioni per lead generati dall'intermediario interno all'azienda.  

Per i lead che portano alla stipula di un'assicurazione possono essere rilasciate provvigioni nell'ambito del limite superiore massimo riportato nel punto 9.1 ASI. Conformemente a tale punto non si deve superare, per una chiusura di un contratto di assicurazione sanitaria, un importo massimo di CHF 70.- per assicurato e, per la stipula come da legge di contratto assicurativo, l'importo massimo di dodici premi mensili per ogni prodotto stipulato.  

Se da un lead risultano più stipule (ad es.: un lead contiene dati di un padre di famiglia dai quali risultano che alla fine sono stati stipulati contratti di assicurazione sanitaria anche per la moglie e i figli), si applicano le provvigioni di intermediario per persona assicurata e non per lead.  

Ai lead che portano alla stipula di contratti non possono essere fornite provvigioni.  

Attività dei frontalieri
Per l'intermediazione con persone che stanno all'estero si applicano a loro volta i valori massimi dell'Accordo settoriale. L'Accordo settoriale include ogni attività relativa alla stipula di contratti. Il fatto che le persone all'estero abbiamo delle necessità di informazioni preliminari supplementari sulle possibilità del sistema di assicurazione sanitaria svizzero non può portare all'aumento del limite superiore di provvigioni di un'intermediazione.